Dott.ssa Antonella Pavesio
L' Investigatrice Famosa a Torino da 25 anni
Laurea in Legge per Garantire la Massima Professionalità
Presidente Federpol Piemonte e Valle d'Aosta per due Mandati - Membro della World association of detectives - Criminologa Iscritta AICIS
La Nostra sede principale è in C.so Gallileo Ferrarsi nel Cuore di Torino
Laurea Trentennale in Giurisprudenza
Presidente Federpol Piemonte e Valle d'Aosta per due Mandati - Membro della World association of detectives - Criminologa Iscritta AICIS
La Nostra sede principale è in Via Marco Polo angolo C.so Gallileo Ferrarsi nel Cuore di Torino
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Infedeltà coniugale perdonata e addebito per tradimenti successivi
Istituto Bunker Investigazioni, attraverso una sentenza della Corte di Cassazione, esamina il perdono coniugale e le sue implicazioni sull'addebito in caso di ripetuti tradimenti.
La Sentenza n. 25966 del 2 Settembre 2022 affronta la questione se la tolleranza verso un’infedeltà possa influire sull'addebito in caso di futuri comportamenti simili. Nel caso di uno stilista che aveva perdonato tradimenti della moglie, la Corte di Cassazione ha stabilito che i seguenti adulteri hanno contribuito a una crisi matrimoniale, addebitandole così la separazione. La sentenza sottolinea che la tolleranza passata non impedisce di lamentarsi di infedeltà successive, considerandole gravi e idonee a giustificare l'addebito, a meno che la rottura dell'affetto coniugale non sia causata da altre ragioni.
Alcuni passaggi della sentenza:
“Non può infatti condividersi l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'accettazione da parte del ricorrente di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà, tenuti dalla moglie alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione, consentendo di ritenere che egli non li considerasse tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, escludeva la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi comportamenti tenuti successivamente dalla donna…”
“L’infedeltà costituisce un comportamento particolarmente grave, normalmente idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e quindi tale da giustificare l’addebito della separazione, a meno che l’affectio maritalis non sia venuta meno per altre cause.” (Cass. sent. n. 25966/2022)
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