Dott.ssa Antonella Pavesio
L' Investigatrice Famosa a Torino da 25 anni
Laurea in Legge per Garantire la Massima Professionalità
Presidente Federpol Piemonte e Valle d'Aosta per due Mandati - Membro della World association of detectives - Criminologa Iscritta AICIS
La Nostra sede principale è in Via Marco Polo angolo C.so Gallileo Ferrarsi nel Cuore di Torino
Laurea Trentennale in Giurisprudenza
Presidente Federpol Piemonte e Valle d'Aosta per due Mandati - Membro della World association of detectives - Criminologa Iscritta AICIS
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Violazione di corrispondenza: analisi della sentenza della Cassazione
Istituto Bunker Investigazioni analizza la sottrazione di corrispondenza dell’ex partner secondo la Cassazione.
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 585/2014, ha constatato la prescrizione del reato di sottrazione di corrispondenza e ha respinto il ricorso di un'ex moglie per i danni civili derivanti dall'utilizzo della corrispondenza bancaria dell'ex partner durante la causa di separazione. In precedenza, con la Sentenza n. 35383 del 29 marzo 2011, si era precisato che la produzione di documenti ottenuti illegalmente può essere giustificata solo se rappresenta l'unico mezzo disponibile per contestare le pretese della controparte, dimostrabile dall'imputato.
"Va, in conclusione, ribadito che integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (articolo 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’articolo 616 c.p., comma 2, la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex articolo 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo"
(Cass. sent. n. 35383/2011)
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