Tradimento con chat e foto: vale per l’addebito? – Cosa dice la legge?
Il concetto che il tradimento si possa definire tale solo dopo un rapporto fisico è ormai altamente superato. Come sappiamo il tradimento che può giustificare l’addebito della separazione è rappresentato da ogni comportamento che viola il dovere di fedeltà coniugale previsto dall’art. 143 del Codice Civile, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un rapporto fisico. Quindi anche se una relazione extraconiugale si consuma online attraverso chat e video, può comunque essere comunque considerata una forma di infedeltà morale e affettiva. Di conseguenza, il tradimento con chat e foto vale per l’addebito? Si, vale. Ovviamente affinché le prove abbiano valore legale. è necessario che siano lecite e attendibili
Tradimento con chat e foto: vale per l’addebito? – La posizione della Cassazione
Dal momento in cui la legge non distingue tra infedeltà “fisica” e “digitale”, è la Corte di Cassazione che ha chiarito i confini tra i due concetti. Essa ha chiarito svariate volte che anche il comportamento virtuale può costituire motivo di addebito se:
- dimostra un legame sentimentale alternativo.
- umilia o ferisce la dignità del coniuge tradito.
- contribuisce in modo diretto alla crisi coniugale.
- il comportamento deve essere pubblico o facilmente conoscibile.
- non è necessario che ci sia stato un incontro fisico, basta la violazione della fiducia e dell’esclusività affettiva.
- Il tradimento telematico (chat, e-mail, videochiamate intime) è equiparabile a quello fisico, se viola la fiducia e la dignità del coniuge.
- Per ottenere l’addebito, non basta dimostrare che ci siano state chat o messaggi compromettenti: occorre provare che proprio quel comportamento abbia determinato la fine del matrimonio.
Quindi il giudice valuta se:
- la relazione virtuale sia nota all’ambiente familiare o lavorativo, generando umiliazione o scandalo;
- la relazione online abbia reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
- la crisi non fosse già in corso prima del tradimento.
Se il giudice riconosce che il tradimento virtuale ha violato il dovere di fedeltà, ha causato la rottura del matrimonio, e la crisi non era preesistente, può pronunciare la separazione con addebito al coniuge infedele.
Ruolo dell’agenzia investigativa
In casi di tradimento digitale, un’agenzia investigativa autorizzata come Agenzia Investigativa Bunker può:
- documentare comportamenti incoerenti con la fedeltà coniugale;
- produrre report certificati e prove digitali lecite, utilizzabili in giudizio.
Grazie a tecniche di OSINT e SOCMINT, l’Agenzia Investigativa Bunker può individuare e analizzare dati provenienti da fonti pubbliche o social, senza violare la privacy, fornendo materiale utile a dimostrare l’infedeltà e il nesso con la crisi matrimoniale.