Tradimento con chat e foto: vale per l’addebito?

tradimento con chat e foto: vale per l'addebito?

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Il tradimento non è solo fisico: anche una relazione virtuale tramite chat, foto o video può violare il dovere di fedeltà previsto dall’art. 143 del Codice Civile e portare all’addebito della separazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che il tradimento digitale vale quando umilia il coniuge, compromette la fiducia o causa la crisi del matrimonio, anche senza un incontro reale. Perché l’addebito sia riconosciuto, serve provare che la relazione online abbia effettivamente determinato la rottura e che le prove siano lecite e attendibili. In questi casi, l’Agenzia Investigativa Bunker supporta studi legali e privati con indagini digitali basate su OSINT e SOCMINT, utili per documentare contatti virtuali e raccogliere elementi legalmente validi.

Tradimento con chat e foto: vale per l’addebito? – Cosa dice la legge?

Il concetto che il tradimento si possa definire tale solo dopo un rapporto fisico è ormai altamente superato. Come sappiamo il tradimento che può giustificare l’addebito della separazione è rappresentato da ogni comportamento che viola il dovere di fedeltà coniugale previsto dall’art. 143 del Codice Civile, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un rapporto fisico. Quindi anche se una relazione extraconiugale si consuma online attraverso chat e video, può comunque essere comunque considerata una forma di infedeltà morale e affettiva. Di conseguenza, il tradimento con chat e foto vale per l’addebito? Si, vale. Ovviamente affinché le prove abbiano valore legale. è necessario che siano lecite e attendibili

Tradimento con chat e foto: vale per l’addebito? – La posizione della Cassazione

Dal momento in cui la legge non distingue tra infedeltà “fisica” e “digitale”, è la Corte di Cassazione che ha chiarito i confini tra i due concetti. Essa ha chiarito svariate volte che anche il comportamento virtuale può costituire motivo di addebito se:

  • dimostra un legame sentimentale alternativo.
  • umilia o ferisce la dignità del coniuge tradito.
  • contribuisce in modo diretto alla crisi coniugale.
  • il comportamento deve essere pubblico o facilmente conoscibile.
  • non è necessario che ci sia stato un incontro fisico, basta la violazione della fiducia e dell’esclusività affettiva.
  • Il tradimento telematico (chat, e-mail, videochiamate intime) è equiparabile a quello fisico, se viola la fiducia e la dignità del coniuge.
  • Per ottenere l’addebito, non basta dimostrare che ci siano state chat o messaggi compromettenti: occorre provare che proprio quel comportamento abbia determinato la fine del matrimonio.

Quindi il giudice valuta se:

  • la relazione virtuale sia nota all’ambiente familiare o lavorativo, generando umiliazione o scandalo;
  • la relazione online abbia reso impossibile la prosecuzione della convivenza;
  • la crisi non fosse già in corso prima del tradimento.

Se il giudice riconosce che il tradimento virtuale ha violato il dovere di fedeltà, ha causato la rottura del matrimonio, e la crisi non era preesistente, può pronunciare la separazione con addebito al coniuge infedele.

Ruolo dell’agenzia investigativa

In casi di tradimento digitale, un’agenzia investigativa autorizzata come Agenzia Investigativa Bunker può:

  • documentare comportamenti incoerenti con la fedeltà coniugale;
  • produrre report certificati e prove digitali lecite, utilizzabili in giudizio.

Grazie a tecniche di OSINT e SOCMINT, l’Agenzia Investigativa Bunker può individuare e analizzare dati provenienti da fonti pubbliche o social, senza violare la privacy, fornendo materiale utile a dimostrare l’infedeltà e il nesso con la crisi matrimoniale.

Agenzia Investigativa Bunker

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