Assegno divorzile: stop al pagamento se lei ha debiti – Quando può essere sospeso
L’assegno divorzile è una forma di sostegno economico riconosciuta all’ex coniuge che, dopo la separazione definitiva, non risulti economicamente autosufficiente. Come chiarito dalla giurisprudenza, attraverso l’assegno divorzile non si vuole garantire il semplice “tenore di vita”, ma assicurare una tutela compensativa e assistenziale. La presenza di debiti personali dell’ex coniuge beneficiario può incidere in modo rilevante sulla valutazione del giudice. Non perché i debiti in sé facciano decadere automaticamente l’assegno, ma perché possono rivelare una gestione irresponsabile delle risorse economiche. Se emerge che l’ex coniuge ha contratto debiti per motivi personali, il tribunale può ritenere non equo imporre all’altro coniuge di farsene carico.
Assegno divorzile: stop al pagamento se lei ha debiti- Debiti e responsabilità personale
La Corte di Cassazione ha affermato che l’assegno non può essere un appoggio per coprire comportamenti imprudenti o per garantire la solvibilità di chi accumula debiti. Il giudice, nell’esaminare una domanda di revisione o sospensione dell’assegno, valuta diversi fattori: la natura dei debiti, la capacità lavorativa residua del beneficiario e la volontà per uscire dalla situazione debitoria. Quando i debiti derivano da scelte autonome e rischiose, può essere escluso che l’altro coniuge debba continuare a contribuire economicamente. Inoltre se è dimostrato che l’ex coniuge riceve entrate in nero o dispone di patrimonio non dichiarato, l’assegno può essere ridotto o annullato.
Assegno divorzile: stop al pagamento se lei ha debiti – Caso pratico
Il caso esaminato dal Tribunale di Ancona mostra come l’assegno possa essere neutralizzato quando dall’altra parte esiste un debito più consistente. Tutto nasce quando l’ex moglie notifica all’ex marito un atto di precetto per ottenere oltre 127.000 euro di assegni divorzili arretrati. L’uomo però invece di subire passivamente, applica la compensazione con un proprio credito di circa 340.000 euro. Quel credito non era presunto, si trattava di somme che l’ex marito aveva prestato alla moglie durante il matrimonio. Tali prestiti erano stati oggetto di giudizi separati, e la Corte d’Appello di Ancona aveva riconosciuto il debito della donna. Il Tribunale ha constatato che non si trattava di un assegno alimentare per coprire i bisogni primari, bensì di un assegno di natura compensativo-perequativa, volto cioè a riequilibrare le posizioni economiche dei due. Quindi il percetto della donna è stato dichiarato inefficace, i 127.000 euro sono stati assorbiti dal controcredito e l’ex marito è rimasto creditore della differenza.
Ruolo dell’agenzia investigativa
Nelle controversie relative all’assegno divorzile, soprattutto se si sospetta la presenza di redditi non dichiarati o convivenze occultate, il supporto dell’Agenzia Investigativa Bunker può rivelarsi determinante. Attraverso indagini lecite e documentate, l’agenzia può raccogliere prove utili da presentare al giudice, come accertamenti patrimoniali, verifiche su attività lavorative non ufficiali e monitoraggio delle condizioni reali di vita del beneficiario. Queste informazioni permettono di costruire un quadro chiaro e oggettivo, aumentando le possibilità di ottenere una revisione equa dell’assegno divorzile.