Serve il consenso dell’ex per fare il passaporto del figlio? – Regola generale
Serve il consenso dell’ex per fare il passaporto del figlio? In Italia, per il rilascio del passaporto di un figlio minorenne, è sempre necessario l’assenso di entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. La legge infatti tutela il principio della responsabilità genitoriale condivisa, che attribuisce a entrambi i genitori il diritto/dovere di prendere insieme le decisioni importanti. In pratica, quando uno dei due genitori presenta la domanda per il rilascio del passaporto, deve allegare una dichiarazione di assenso firmata dall’altro genitore. Tale firma può essere resa di persona davanti all’autorità competente o autenticata presso un Comune, un notaio o un pubblico ufficiale. In assenza di questo documento, la pratica non può essere completata. Il consenso è richiesto indipendentemente dall’affidamento del minore. Ciò non vale se vi è una sentenza di affidamento esclusivo che attribuisca al genitore richiedente il potere decisionale anche sugli spostamenti all’estero.
Cosa succede se l’ex non dà il consenso
Quando uno dei due genitori nega l’assenso o non risponde alla richiesta, il genitore interessato può rivolgersi al Giudice Tutelare. In questo caso, il giudice valuterà se il rifiuto sia fondato o pretestuoso, e potrà sostituirsi al genitore mancante concedendo l’autorizzazione giudiziale al rilascio del passaporto. Il Giudice Tutelare decide sempre in base al superiore interesse del minore. Ad esempio, se il viaggio è motivato da esigenze familiari, scolastiche, sportive o di salute, e non comporta rischi o violazioni dei diritti dell’altro genitore, è molto probabile che l’autorizzazione venga concessa. Al contrario, se il giudice ritiene che l’espatrio possa essere usato per allontanare il bambino, può negare il rilascio del documento. In ogni caso, il provvedimento del Giudice Tutelare ha valore sostitutivo dell’assenso mancante e consente di completare regolarmente la pratica di rilascio del passaporto.
Serve il consenso dell’ex per fare il passaporto del figlio? – Conseguenze
Richiedere o utilizzare un passaporto per un minore senza il consenso dell’altro genitore è un comportamento illegittimo e può avere serie conseguenze legali. Oltre alla revoca del passaporto e al possibile intervento del Tribunale per i Minorenni, tale condotta può integrare il reato di sottrazione di minore all’estero (art. 574-bis del Codice Penale). Questo accade, ad esempio, quando un genitore porta il figlio fuori dal territorio nazionale senza l’autorizzazione dell’altro. Anche nei casi meno gravi, l’uso del passaporto senza assenso può comportare sanzioni amministrative o all’apertura di un procedimento civile. Per questo motivo, è sempre consigliabile agire nel rispetto delle procedure previste e, se necessario, rivolgersi a un avvocato o al Giudice Tutelare, piuttosto che agire autonomamente.
Ruolo dell’agenzia investigativa
Nei casi di conflitto tra genitori, quando sorgono dubbi su viaggi all’estero non autorizzati o mancato consenso, l’intervento di un’agenzia investigativa può essere fondamentale per raccogliere prove chiare e documentate.
L’Agenzia Investigativa Bunker assiste genitori e legali attraverso indagini riservate e conformi alla legge, finalizzate ad accertare eventuali violazioni dell’affidamento, spostamenti non autorizzati o situazioni di rischio per il minore. Le informazioni e i report raccolti possono essere utilizzati in sede giudiziaria per tutelare i propri diritti e garantire la sicurezza dei figli.
Grazie all’esperienza nel campo delle indagini familiari e legali, l’Agenzia Bunker offre un supporto professionale e discreto, sempre nel rispetto della privacy e delle normative vigenti, aiutando i genitori a far valere le proprie ragioni e a proteggere il benessere dei minori coinvolti.