Registrazione di conversazione: vale come prova? – cosa dice la legge
La registrazione di conversazione : vale come prova? Quando sono utilizzate a fini difensivi, le registrazioni sono lecite, indipendentemente dal consenso degli altri interlocutori. Le registrazioni audio e video possono valere come prova in giudizio, a condizione che chi registra sia parte della conversazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per tutelare un proprio diritto, è possibile registrare conversazioni a cui si partecipa, anche senza il consenso dell’altra persona. Risulta fondamentale però che ciò avvenga in tale contesto e che non si tratti di un’intercettazione da parte di un terzo. Secondo l’articolo 234 del Codice di procedura penale, esse sono considerate prove documentali, unicamente se acquisite legalmente; sono difatti inutilizzabili se ottenute violando la legge, come nel caso di intercettazioni non autorizzate.
Disconoscimento
Le registrazioni di conversazioni, che rientrano nell’art. 2712 del Codice Civile come “riproduzioni meccaniche”, hanno piena prova dei fatti rappresentati, a meno che la controparte non le contesti. Infatti, anche se la registrazione ha pieno valore probatorio, spetta al giudice valutarla, e in caso di contestazione può ricorrere ad altri mezzi di prova per accertarne la conformità. La contestazione, definita anche disconoscimento, da parte di uno soggetti in causa, deve essere chiara, specifica ed esplicita. Se si verifica il disconoscimento, la prova non perde completamente il suo valore probatorio, ma diventa liberamente valutabile dal giudice. Rimane però fondamentale che il disconoscimento non sia generico, ma circonstanziato: devono essere esplicitamente indicati gli elementi che dimostrano la non corrispondenza tra la realtà e le registrazioni.
Quando è lecito registrare una conversazione?
E’ lecito registrare una conversazione quando, chi registra, è presente al momento della conversazione. Infatti la Cassazione ha stabilito che, chi decide di intraprendere una conversazione con qualcuno, accetta il rischio di essere registrato dell’interlocutore. Di contro è assolutamente vietato registrare una conversazione tra terze persone, alla quale non si partecipa.
Registrare una conversazione nei luoghi di privata dimora è lecito?
Non è possibile registrare una conversazione, indipendentemente dal fatto che si partecipi o no alla conversazione, se questa avviene nei luoghi di privata dimora.
Ad esempio: la dimora, le pertinenze quali cantina garage, ecc sono considerati luoghi di privata dimora. Ovviamente è vietata la registrazione di conversazioni, anche se si è presenti alla conversazione, nei luoghi di privata dimora del soggetto ignaro della registrazione. E’ ammesso registrare una conversazione che avviene nell’abitazione di chi effettua la registrazione.
L’automobile è classificata come luogo di privata dimora o no? Tale argomento è stato lungamente dibattuto. Inizialmente la Suprema Corte riteneva l’automobile equiparabile a un luogo di privata dimora per poi cambiare orientamento e non considerarla più tale.
In conclusione: registrare una conversazione è reato?
Leggendo attentamente l’articolo è possibile trovare una risposta alla domanda “registrare una conversazione è reato?”. Registrare una conversazione non è reato a patto che vengano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Sì, è legale registrare una conversazione a cui si partecipa personalmente, anche senza il consenso dell’altra persona.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, se la registrazione serve a tutelare un proprio diritto, non si configura alcun reato. Tuttavia, è vietato registrare conversazioni tra terze persone alle quali non si partecipa.
Sì. Le registrazioni audio o video possono essere utilizzate come prova in un processo se effettuate in modo lecito.
L’art. 234 del Codice di procedura penale le considera prove documentali, purché acquisite nel rispetto della legge.
Una registrazione effettuata illegalmente (ad esempio, un’intercettazione non autorizzata) non è utilizzabile in giudizio.
No, non serve il consenso dell’interlocutore se si partecipa direttamente alla conversazione.
Chi sceglie di dialogare con un’altra persona accetta implicitamente il rischio di essere registrato, purché la registrazione avvenga in modo corretto e per fini leciti.
Registrare una conversazione tra soggetti terzi, cioè senza parteciparvi, è reato.
In questo caso può essere contestato il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
No, non è consentito. Le abitazioni private e le loro pertinenze (garage, giardini, cantine) sono considerate luoghi di privata dimora, dove è vietato effettuare registrazioni anche se si partecipa alla conversazione.
È invece ammesso registrare nella propria abitazione o in un luogo di cui si ha la disponibilità.