Danni morali al figlio nato da un rapporto non protetto

danni morali al figlio nato da un rapporto non protetto

Argomenti dell'articolo:

Un figlio nato da un rapporto non protetto non può chiedere un risarcimento per la sola nascita, ma può ottenere un indennizzo in caso di mancato riconoscimento da parte del padre o di condotte colpose che abbiano leso i suoi diritti affettivi e identitari. La giurisprudenza italiana riconosce infatti la possibilità di risarcimento per danno morale e patrimoniale in presenza di un illecito endofamiliare. L’Agenzia Investigativa Bunker supporta famiglie e legali con indagini riservate e documentate per raccogliere prove utili a tutela dei minori e del diritto al riconoscimento.

Danni morali al figlio nato da un rapporto non protetto – Introduzione

Un figlio nato da un rapporto non protetto non può, secondo la giurisprudenza italiana, chiedere un risarcimento per il solo fatto di essere nato. Esistono però dei casi eccezionali, in particolare se il padre non riconosce il figlio, dove egli può richiedere il risarcimento del danno per l’illecito endofamiliare. Questo diritto è riconosciuto dalla giurisprudenza, che lo collega alla lesione del diritto del minore di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Quindi parlando di danni morali al figlio nato da un rapporto protetto, quali sono gli elementi chiave

Danni morali al figlio nato da un rapporto non protetto – Elementi chiave

  • Il figlio in questi casi infatti ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, come stabilito dall’articolo 155 del Codice Civile, che viene leso in caso di abbandono o mancato riconoscimento. In casi come questo, l’illecito non si limita alla sola fase del concepimento, ma è integrato dal comportamento del padre che, informato della nascita, non adempie ai propri doveri genitori. La Corte di Cassazione ha di conseguenza chiarito che l’illecito endofamiliare può essere fonte di danno risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del Codice Civile
  • Il figlio può quindi subire due tipi di danni: patrimoniale, risarcibile, e il danno di natura non patrimoniale. Quest’ultimo fa riferimento a un danno di tipo morale o esistenziale, che può colpire la psiche, l’autostima e lo sviluppo della personalità del figlio, ed è anche esso risarcibile.
  • La quantificazione del risarcimento non patrimoniale può avvenire in via equitativa, non essendo possibile per il giudice fare un calcolo matematico. Egli considererà quindi la durata del mancato riconoscimento, la qualità e l’intensità del legame genitoriale e le conseguenze psicologiche e affettive.
  • Gli unici casi in cui il risarcimento è escluso, avvengono quando il padre non sapeva dell’esistenza del figlio o era stato allontanato dalla madre.

Come richiedere il risarcimento

Vediamo di seguito i passaggi principali per richiedere il risarcimento.

Il figlio è sempre il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento. Tuttavia, se è minorenne, l’azione viene promossa dal genitore che lo rappresenta (di solito la madre, o il tutore). Al contrario, se il figlio è maggiorenne, può agire personalmente.

Il figlio (o la madre per lui) deve provare tre elementi:

  • La condotta colpevole del padre: egli non ha riconosciuto il figlio pur sapendo o potendo sapere della sua esistenza.
  • Il danno subito: sofferenze, vuoto affettivo, mancanza di sostegno, turbamento nella crescita, perdita di identità.
  • Il nesso di causalità: il danno deve essere conseguenza diretta del comportamento del padre.

A questo punto, bisogna accertare giudizialmente la paternità e dopodiché richiedere al giudice il risarcimento del danno subito. Le prove che saranno utilizzabili in sede di giudizio sono principalmente: testimonianze di familiari, amici, relazioni psicologiche o consulenze tecniche ed eventuali ammissioni del padre.

A questo punto il figlio potrà ottenere il risarcimento del danno morale (di solito da 10.000 a oltre 50.000 euro), il risarcimento del danno patrimoniale (mancato mantenimento, spese educative ecc…) e il rimborso delle spese legali.

Ruolo dell’agenzia investigativa

In casi complessi come quelli legati al mancato riconoscimento di un figlio o alla necessità di dimostrare condotte colpose o ingannevoli del padre biologico, il supporto di un’agenzia investigativa può rivelarsi fondamentale. L’Agenzia Investigativa Bunker fornisce indagini riservate e documentate per raccogliere elementi probatori utili in sede giudiziaria: accertamenti sulla paternità, verifiche sulla condotta del presunto genitore, raccolta di testimonianze e riscontri oggettivi nel rispetto della legge e della privacy. Le informazioni ottenute possono costituire un valido supporto per l’avvocato del figlio o del genitore tutore nel dimostrare la conoscenza o l’omissione volontaria del riconoscimento. L’obiettivo è fornire prove concrete, valide e verificabili, capaci di sostenere la richiesta di risarcimento per danno morale e patrimoniale derivante dall’illecito endofamiliare.

Agenzia Investigativa Bunker

Richiedi Informazioni

Per richiedere maggiori informazioni relativamente alle indagini, chiama il numero 011-5183796  oppure invia un’email all’indirizzo indagare@indagare.it