Affidamento dei figli – le norme a riguardo
L’affidamento dei figli riguarda la divisione della responsabilità genitoriale quando i genitori non convivono più. È disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e in Italia la regola generale prevede l’affidamento condiviso a entrambi i genitori, quello esclusivo è un’eccezione.
L’art. 155 del Codice Civile stabilisce che: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.»
La legge n. 54/2006 ha dato rilievo al regime dell’“affidamento condiviso” come forma ordinaria.
L’art. 337-ter c.c. prevede che il giudice, nei procedimenti di separazione o divorzio, “valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori”. Il giudice si basa solitamente su tre elementi principali, l’età e maturità del figlio, il benessere del minore e la capacità dei genitori.
Affidamento condiviso ed esclusivo: differenze
L’affidamento condiviso rappresenta la forma di affidamento standard, basata sul principio di bigenitorialità, grazie al quale si garantisce al figlio la presenza di entrambi i genitori.
La scelta del giudice deve essere chiaramente orientata al benessere psico-fisico del figlio.
La norma consente tuttavia ai genitori di determinare consensualmente le modalità attraverso le quali esercitare l’affidamento condiviso, esse non possono ovviamente essere in contrasto con l’interesse del figlio.
Il figlio mantiene così un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le parti, le spese sono ripartite tra i due genitori in proporzione al reddito ed entrambi partecipano congiuntamente alle decisioni importanti.
L’affidamento esclusivo invece è una decisione eccezionale che viene concessa solo se l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.
Il figlio viene quindi affidato ad un solo genitore, che esercita da solo la responsabilità genitoriale. Solo il genitore affidatario prende le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti il figlio. L’altro genitore (non affidatario) mantiene il diritto di visita e il dovere di contribuire economicamente al mantenimento.
Affidamento dei figli – differenza tra affidamento e collocamento
Come precedentemente esposto, l’affidamento di un figlio ha a che vedere con l’esercizio delle responsabilità (educazione, cura, istruzione), e non fa nessun riferimento al domicilio o alla residenza del minore. Tale luogo sarà infatti quello di collocamento del figlio, che deve essere unico, anche in caso di affidamento condiviso. Il collocamento è il luogo dove risiede il minore; è quindi un concetto pratico, non giuridico in senso stretto. Esso indica la casa dove il bambino abita e da cui frequenta la scuola, gli amici, le attività quotidiane. Il collocamento non incide sulla responsabilità genitoriale, infatti anche il genitore non collocatario, resta comunque affidatario (se l’affidamento è condiviso) e partecipa alle decisioni importanti.
Affidamento dei figli – la madre è sempre favorita?
Storicamente, prima della legge n. 54/2006, era più frequente che il minore venisse prevalentemente collocato presso la madre, soprattutto quando era molto piccolo.
Un elemento sicuramente centrale è l’età del figlio: per i bambini in tenera età, la giurisprudenza riconosce un’importanza particolare al bisogno di continuità delle cure.
In questa fase dello sviluppo, il minore ha dunque una necessità primaria di stabilità e di un legame solido con la persona che si è occupata di lui in modo prevalente fin dalla nascita, soddisfacendo i suoi bisogni quotidiani di accudimento, nutrimento e conforto.
Si vuole sostanzialmente garantire al bambino la possibilità di continuare a vivere tra le mura domestiche in cui è cresciuto, preservando così i suoi punti di riferimento non solo affettivi, ma anche spaziali e sociali: la sua cameretta, i suoi giochi, la vicinanza alla scuola, agli amici e ai nonni. Pertanto, il collocamento presso la madre non deriva da un suo presunto “diritto”, ma dalla valutazione che sradicare un bambino molto piccolo dal suo principale riferimento affettivo e di cura potrebbe causargli un trauma.
Ruolo dell’agenzia investigativa
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Le prove raccolte – relazioni, fotografie, video e testimonianze – vengono redatte secondo criteri tecnici e legali, in modo da essere legalmente valide e utilizzabili in sede giudiziaria. Tutte le attività dell’Agenzia Bunker rispettano le normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 – GDPR). In questo modo, l’agenzia offre un supporto concreto agli avvocati e ai genitori, contribuendo a garantire che le decisioni sull’affidamento siano fondate su elementi oggettivi e verificabili, sempre nell’interesse superiore del minore.
Ruolo dell’Agenzia Investigativa Bunker
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